CREDITO DI IMPOSTA PER CANONE DI LOCAZIONE DI MARZO 2020 DI BOTTEGHE E NEGOZI (art.65 Decreto Legge 18/2020)

CREDITO DI IMPOSTA PER CANONE DI LOCAZIONE DI MARZO 2020 DI BOTTEGHE E NEGOZI (art.65 Decreto Legge 18/2020)

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, il Decreto 18/3/2020 riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe). Al momento, restano ingiustamente esclusi dall’agevolazione coloro che esercitano arti e professioni. Esclusi anche dall’agevolazione coloro che utilizzano l’immobile C1 in base ad un titolo diverso dalla locazione come ad esempio un contratto di comodato o detenuto in proprietà.

In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020 (*) l’agevolazione NON si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che, essendo state identificate come essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, Commercio al dettaglio di computer, commercio al dettaglio di alimentari, ecc.), hanno avuto la possibilità di proseguire l’attività restando aperte.

La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il codice tributo “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” a decorrere dal 25 marzo 2020.

 

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(*) Allegato 1 - Commercio al dettaglio

(*) Allegato 2 - Servizi per la persona