Entro il prossimo 29 dicembre 2014 (l’ordinario termine del 27 dicembre cade di sabato) i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell’Iva sono tenuti a versare l'acconto per l’anno 2014.
Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili tre metodi alternativi che riportiamo in seguito.
L’acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:
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6013 |
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per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente; |
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6035 |
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per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente. |
Sono esclusi dal versamento dell’acconto Iva i seguenti soggetti:
Determinazione dell’acconto
Per la determinazione dell'acconto, come detto, si possono utilizzare tre metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO |
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I metodi per determinare l’acconto Iva |
storico |
88% dell’imposta dovuta in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente; |
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analitico |
liquidazione “straordinaria” al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data; |
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previsionale |
88% del debito “presunto” che si stima di dover versare in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno. |
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Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.
Metodo storico
Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell’Iva dovuta relativamente:
Variazioni di regime
Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2014, rispetto a quella adottata nel 2013, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:
Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:
Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico.
L’opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello “previsionale”, descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l’imposta.
Metodo previsionale
Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico.
Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l’Iva, inferiore al dovuto.
L’acconto in situazioni straordinarie o particolari
Contabilità separate: in questo caso il versamento dell’acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo;
Liquidazione dell’Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell’acconto si deve tenere in considerazione che:
Mancato versamento dell’iva, riflessi penali
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OSSERVA - Va rilevato che il reato si ritiene comunque commesso anche se successivamente al 29 dicembre 2014 il contribuente provveda a regolarizzare il versamento. |
La presentazione della dichiarazione è il presupposto ineludibile ai fini integrativi del reato, anche perché il dato letterale della norma si riferisce a “chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale”.
Anche motivi legati all’impostazione sistematica del dato normativo inducono a ritenere che sia necessaria la presentazione della dichiarazione: il mancato versamento dell’imposta, laddove non venga presentata la dichiarazione Iva, è già previsto e sanzionato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000 (“Omessa dichiarazione”).
Di conseguenza, una diversa interpretazione porterebbe ad una inammissibile sovrapposizione tra la fattispecie de qua e quella ex art. 5, D.Lgs. 74/200.
La dichiarazione, affinché risulti idonea ai fini integrativi dell’ipotesi in esame, è necessario che sia presentata in maniera fiscalmente valida. Se ciò non avviene, essa dovrà essere considerata omessa e, in tal caso, è integrabile, eventualmente, il delitto ex art. 5, D.lgs. 74/2000.
Per quanto riguarda il secondo elemento costitutivo del reato, l'art. 10-ter in materia d'IVA prevede che, la rilevanza penale degli omessi versamenti si verifica solo laddove questi si protraggano fino al termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (27 dicembre).
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OSSERVA - Il versamento effettuato “dopo il 29 Dicembre”, non esclude la configurazione del reato, però il soggetto attivo può usufruire dell’attenuante prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, norma che prevede la diminuzione fino ad un terzo della pena principale prevista ed esclude l’applicazione delle pene accessorie. |
Esempio
Da un punto di vista pratico, a titolo esemplificativo, per chi aveva presentato la Dichiarazione IVA 2013 (periodo d’imposta 2012) con un debito superiore a 50.000,00, senza effettuare il relativo versamento o comunque effettuare un versamento parziale che riduceva il debito al di sotto della soglia di punibilità, si è consumato il reato di omesso versamento dell’IVA lo scorso 27 dicembre 2013.
Allo stesso modo, per chi aveva presentato la Dichiarazione IVA 2014 (periodo d’imposta 2013) con un debito superiore a 50.000,00, senza provvedere a versare quanto dovuto o comunque ad effettuare un versamento parziale che riduca il debito al di sotto della soglia di punibilità, il reato di omesso versamento dell’IVA si configurerà il 29 dicembre 2014.
Sanzioni
La sanzione prevista è la reclusione da sei mesi a due anni e alla sentenza di condanna conseguono, oltre alla pena principale, le pene accessorie stabilite dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000.
Il versamento effettuato “dopo il 29 Dicembre”, non esclude la configurazione del reato, però il soggetto attivo può usufruire dell’attenuante prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, norma che prevede la diminuzione fino ad un terzo della pena principale prevista ed esclude l’applicazione delle pene accessorie.
Secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, al fine di ottenere, la riduzione della pena, è necessario che l'estinzione integrale del debito avvenga prima dell'apertura del dibattimento. In concreto, quindi, per beneficiare dell'attenuante il contribuente dovrà estinguere le rate prima di tale udienza.
Vi invitiamo a contattare lo Studio per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
: Circolare n.16-2014 ACCONTO IVA PER L\'ANNO 2014.pdf