
FATTURE GENERICHE: UN RISCHIO PER LA DETRAZIONE DELL'IVA
Oggetto: FATTURE GENERICHE: UN RISCHIO PER LA DETRAZIONE DELL'IVA
La generica descrizione dell’operazione in fattura (natura, quantità e qualità dei beni / servizi) determina, come recentemente sancito dalla Corte di Cassazione, l’indetraibilità dell’IVA in capo all’acquirente / committente.
Pertanto, si richiama l'attenzione, in fase di predisposizione della fattura, sugli elementi che obbligatoriamente devono essere in essa indicati e che con la presente Circolare si intende riepilogare, con particolare riguardo alla descrizione dei beni e servizi oggetto dell'operazione.
LA NORMATIVA IVA
Il comma 2 dell’art. 21, DPR n. 633/72, disciplina il contenuto della fattura, prevedendo la presenza dei seguenti elementi obbligatori:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione / ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione / ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f) partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE,numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2);
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
j) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di €;
k) data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intraUE di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, DL n. 331/93;
l) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
L’ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 6.10.2017, N. 23384
Recentemente, la Corte di Cassazione con l’ordinanza 6.10.2017, n. 23384 non ha riconosciuto la legittimità della detrazione dell’IVA a credito in presenza di fattura contenente una formula generica per l’indicazione dell’operazione effettuata.
In particolare, la Corte ha esaminato il caso di una società a cui era stata rettificata, per il 2004 e 2005, la detrazione dell’IVA con il rigetto del corrispondente maggior rimborso richiesto, oltre all’irrogazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.
Alla società era stato contestato il diritto alla detrazione dell’IVA per mancanza di prova dell’inerenza nonché per la genericità dell’indicazione dell’operazione riportata in fattura.
Come sopra evidenziato un elemento indispensabile e fondamentale della fattura è costituito dall’indicazione della “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”.
Sul punto la Corte, ribadendo quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza relativa alla causa C-516/14, conferma l’obbligatorietà dell’indicazione:
- dell’entità e della natura dei servizi forniti ex art. 226, punto 6, Direttiva n. 2006/112/CE;
- della data ex art. 226, punto 7, Direttiva n. 2006/112/CE in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi.
L'obbligatorietà di questi due elementi è finalizzata a permettere il controllo da parte dell'Ufficio dell’assolvimento dell’imposta dovuta e la sussistenza del diritto alla detrazione dell’IVA.
Al fine di consentire al soggetto che intende operare la detrazione dell'IVA, incombe su questo l’onere di:
- dimostrare il soddisfacimento delle condizioni per poter fruire della stessa;
- fornire elementi e prove, anche “integrativi e succedanei” rispetto alla fattura, necessari per valutare il diritto alla detrazione dell’IVA.
Nel caso di specie la Corte, ha negato la detrazione dell’IVA poiché la genericità della fattura “non è stata supplita … da ulteriori elementi che, in combinazione con la fattura, evidenziassero entità, natura ed epoca dei servizi forniti”.
Infatti il contribuente aveva fornito, quale documentazione “integrativa”, delibere e verbali del Consiglio di amministrazione, nei quali tuttavia erano “richiamati” per relationem altri documenti, di cui non erano richiamati i “contenuti” ma soltanto valori monetari finali.
Di fatto, anche dalla fattura non era possibile “ricostruire” la natura, quantità e qualità dei servizi forniti.
