NOVITA’ PER LE COMPENSAZIONI IN F24

NOVITA’ PER LE COMPENSAZIONI IN F24

 

 

informativa n. 4/17 del 10.5.2017 



Oggetto: novità per le compensazioni in F24.

Il D.L. 50/2017, approvato ed entrato in vigore il giorno 24 aprile u.s., prevede all’art.3 nuove disposizioni restrittive per l’utilizzo delle compensazioni in F24.

In primis il provvedimento ha abbassato il limite della compensazione dei crediti IVA, IRES, IRAP ecc. per il quale diventa obbligatoria l’apposizione del visto di conformità, dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro, costringendo le aziende a questo nuovo gravoso onere per poter utilizzare i propri crediti in relazione alle dichiarazioni presentate a partire dal 24.3.2017.

l contribuenti che effettueranno compensazioni senza l’apposizione del visto di conformità o con apposizione del visto da parte di un soggetto non abilitato saranno puniti con il recupero dell’ammontare del credito utilizzato, unitamente alla sanzione che, seppur non specificata nella nuova norma, ordinariamente è nella misura del 30%.

Come se non bastasse è stato inoltre introdotto l’obbligo di inviare telematicamente, attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline, i modelli F24 che contengono crediti di imposta da portare in compensazione.

In pratica, a partire dal 24 aprile, la presentazione degli F24 che contengono compensazioni di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo effettuate dai soggetti titolari di partita IVA dovrà essere effettuata tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate: Entratel, il canale dedicato ai Professionisti e più in generale agli intermediari telematici, ovvero Fisconline, il canale dedicato a tutti i contribuenti, le società e gli enti.

Preme sottolineare che il nuovo obbligo introdotto dal D.L. 50/2017 sussiste per qualsiasi somma oggetto di compensazione e indipendentemente dal fatto che l’imposta oggetto di compensazione sia o meno oggetto di visto di conformità in dichiarazione.

Per i titolari di partita IVA, quindi, non sarà più possibile, effettuare compensazioni tramite il servizio home banking offerto dal proprio istituto bancario.

In sintesi, a partire dalla data del 24 aprile 2017, i soggetti titolari di partita IVA compensano tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate:

  • i modelli F24 a “saldo zero”, ossia i modelli F24 che presentano crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale uguale a zero;
  • i modelli F24 con “saldo positivo”, ossia i modelli F24 che presentano crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di euro. 

I modelli F24 dei soggetti titolari di partita IVA che non presentano compensazioni potranno essere pagati utilizzando sia l’home banking del proprio istituto di credito sia i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

soggetti non titolari di partita IVA invece continueranno a presentare tramite i canali telematici dell’Agenzia solo i modelli F24 con “saldo zero”, ossia i modelli F24 che presentano crediti in compensazione, con saldo finale uguale a zero mentre i modelli F24 con “saldo positivo” che presentano crediti in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere ancora pagati tramite home banking. Ricordiamo infine che per i pagamenti senza compensazioni possono essere utilizzati i modelli F24 cartacei.

Il nostro Studio rimane a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

 

Allegato Allegato: informativa n.4_2017.pdf