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Informativa n. 7/2017 del 8 settembre 2017 |
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Gentile Cliente, come anticipato con la nostra informativa del 5 settembre, entro il giorno 16.09.2017 (termine prorogato a lunedì 18.09.2017) dovrà essere trasmessa la Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche Iva con riferimento al secondo trimestre 2017. Come ben sappiamo, si tratta di uno dei nuovi adempimenti introdotti questo anno allo scopo di stringere le maglie dell’evasione Iva restringendo i tempi entro i quali l’Ufficio può venire a conoscenza di eventuali minori o omessi versamenti delle imposte. La comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni trimestrali (i contribuenti con liquidazione mensile dovranno comunicare i dati dei singoli tre mesi componenti il trimestre solare) dovrà essere trasmessa telematicamente dal contribuente soggetto passivo Iva direttamente o a mezzo intermediario abilitato. Ovviamente per i clienti di studio che ci hanno conferito mandato, l’adempimento sarà interamente da noi curato. Il file oggetto di trasmissione dovrà essere predisposto in formato .XML e firmato digitalmente, nel rispetto delle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate con proprio Provvedimento del 27.03.2017 . Il file oggetto di trasmissione dovrà contenere: -i dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione; I clienti che intendono provvedere all’adempimento in autonomia, al fine di predisporre il file oggetto di trasmissione, potranno anche utilizzare il software di compilazione messo a disposizione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate IVP17 disponibile nella sua versione aggiornata del 16.05.2017 che consente la compilazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. L’applicazione mediante una serie di domande consente di determinare la struttura della comunicazione relativa alla tipologia dell’utente e predispone i quadri per la compilazione. Vediamo in sintesi i passi da compiere. 1) Identificazione del contribuente indicare: -Codice fiscale; -Partita Iva; -Barrare la casella se la comunicazione è relativa ad una liquidazione di gruppo.
indicare: -il periodo di imposta (2017); -la periodicità barrando alternativamente tra mensile, trimestre o mista.
indicare: -il trimestre (2^) o i mesi (si ricorda che anche per i contribuenti con liquidazione mensile la comunicazione è trimestrale e quindi dovranno essere indicati i mesi di riferimento in relazione al trimestre solare aprile/maggio/giugno).
-dovranno essere completati i dati richiesti nel frontespizio con riferimento: -dati anagrafici del dichiarante se diverso dal contribuente; -dati impegno alla trasmissione telematica se effettuato da soggetto diverso dal contribuente (intermediario). Compilazione del quadro VP con i dati relativi alla liquidazione Iva di periodo: Si dovrà tenere conto degli eventuali crediti Iva dei periodi di imposta precedenti non destinati a utilizzo in compensazione. Si ricorda che per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo di Comunicazione, compilando il campo “Mod. N.” posto in alto a destra nel Quadro VP. In considerazione di ciò i contribuenti che effettuano: Il file prodotto con il software dell’Agenzia delle Entrate o con altri, purché rispettosi delle specifiche tecniche approvate con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27.03.2017, dovrà essere firmato digitalmente utilizzando alternativamente uno dei seguenti sistemi: Il file “comunicazione trimestrale Iva” può essere firmato e trasmesso singolarmente oppure può essere inserito in una cartella compressa, in formato zip, contenente più file di comunicazione. In questo caso potranno essere firmati i singoli file o anche solo la cartella compressa. Una volta firmato ed eventualmente controllato per sicurezza, il file è pronto per essere trasmesso utilizzando alternativamente: L’omessa o incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000 ridotta della metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze, ovvero se nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati; giusto quanto previsto dall’articolo 11 comma 2-ter del Decreto Legislativo n. 471/1997. Trattandosi di sanzione di natura amministrativa tributaria risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997. Le violazioni potranno quindi essere regolarizzate ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso con sanzioni modulate in relazione al ritardo con il quale la regolarizzazione avviene rispetto all’originaria scadenza. In tal senso si è espressa anche la Risoluzione n. 104/E del 28.07.2017. Ribadiamo che per i clienti di studio che ci hanno conferito mandato, l’adempimento sarà interamente da noi curato. Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse. Cordiali saluti. |
