
IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE EMESSE NON ASSOGGETTATE AD IVA
Scade il prossimo 30 aprile il versamento dell’imposta di bollo virtuale applicata sulle fatture elettroniche non assoggettate ad Iva e di importo superiore a euro 77,47 emesse alla Pubblica Amministrazione nell’anno d’imposta 2017.
Infatti, mentre in caso di emissione di fattura cartacea l’imposta è assolta con l’applicazione della marca da bollo (più correttamente “contrassegno telematico cartaceo”), ove sia emessa una fattura elettronica, l’imposta deve essere assolta in modo virtuale tramite versamento con modello F24, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio fiscale, effettuando un versamento unitario relativo a tutte le fatture emesse nel 2017 e indicando il codice tributo 2501 e l'anno d'imposta 2017.
Ricordiamo che le fatture di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate all’imposta di bollo di euro 2,00 nei seguenti casi:
• operazioni escluse dall’applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 26.10.1972, n. 633;
• operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 633/1972;
• operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale;
• operazioni non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, cessioni agli esportatori abituali o esportazioni indirette;
• fatture dei contribuenti che aderiscono al regime forfettario o dei minimi che non comportano l’addebito dell’Iva.
Sulla Fattura elettronica deve essere apposta la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”.
Quando la fattura è, invece, cartacea, l’obbligo di apporre il contrassegno da 2 euro è “a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce” (cioè chi emette la fattura). L’emittente può effettuare la rivalsa dell’imposta, cioè addebitare l’importo al cliente/committente, a titolo di spese anticipate in nome e per conto escluse articolo 15 D.P.R. 633/1972.
ll contrassegno telematico, per essere considerato regolare quando applicato sul documento, deve riportare una data di emissione uguale o antecedente a quella del documento. Per questo è prassi consigliata di procurarsi per tempo un congruo quantitativo di contrassegni per far fronte all’obbligo.
Come assolvere l’imposta di bollo su fatture in PDF inviate via mail ?
La semplice fattura in PDF, elaborata tramite computer ed inviata via mail, non si considera alla stragua di una fattura elettronica e pertanto va assimilata ad un documento cartaceo.
Devono essere seguite, quindi, le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo in modalità tradizionale con contrassegno telematico cartaceo.
Operativamente chi emette il documento soggetto ad imposta di bollo e lo trasmette elettronicamente, deve riportare sul documento la dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale in possesso dell’emittente", deve stampare il proprio originale, apporre il contrassegno sul proprio originale e conservare in cartaceo l’originale.