TASSA DI CC.GG. DI VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

TASSA DI CC.GG. DI VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

TASSA DI CC.GG. DI VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

Oggetto: TASSA ANNUALE DI CC.GG. DI VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI PER SRL E SPA . VERSAMENTO ENTRO IL 16 MARZO 

Le società di capitali, anche se in fase di liquidazione, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali entro il termine del 16 marzo p.v. .

Tale tassa, sostituisce la bollatura iniziale del libro giornale, del libro degli inventari oltre che dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto. Infatti, pur rimanendo obbligatoria la numerazione progressiva delle pagine che compongono detti registri e, in alcuni casi, l’apposizione della marca da bollo, non è più necessaria la bollatura prima della loro messa in uso.

Il versamento della Tassa annuale di CC.GG., da effettuarsi una tantum ciascun anno a carico delle società di capitali, sarà di importo pari a euro 309,87 se il capitale o fondo di dotazione non è superiore a euro 516.456,90 mentre sarà di euro 516,46 se  il capitale o fondo di dotazione supera euro 516.456,90.

Nel caso in cui, successivamente alla data del 1 gennaio del presente anno, intervengano variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti per l’anno in corso ma avranno effetto su quanto dovuto per l’anno successivo.

Si ricorda che La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all’articolo 2421 del Codice Civile. In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri:

-libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci;

-libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

-libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;

-libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;

-libro delle obbligazioni;

-libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;

ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Tali scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o un notaio.

Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio ovvero al notaio in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo c.a..

Come evidenziato nella RM 20.11.2000, n. 170/E, per le vidimazioni anteriori la prova del pagamento non può essere richiesta, poiché non è ancora decorso il termine per il versamento.

Gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri IVA, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono, invece, essere vidimati; l’unica formalità richiesta per il loro uso è esclusivamente la numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

-le società di persone,

-le società cooperative e di mutua assicurazione,

-gli enti non commerciali

-le società di capitali fallite.

Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono comunque soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€32,00 anziché €16,00) da applicare sulle pagine dei registri.

Caratteristiche della tassa annuale

La tassa annuale di concessione governativa, per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali:

-sostituisce tutte le tasse di concessione governative che altrimenti sarebbero dovute per ognuna delle formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell’anno di riferimento, anche nel caso in cui tali formalità avvengano prima del pagamento della tassa stessa (cioè nel periodo dal 1° gennaio alla data di versamento della tassa);

-è dovuta in misura fissa, quindi a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine; il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal “capitale o fondo di dotazione” della società al 1° gennaio dell’anno di riferimento;

-è deducibile ai fini IRES e IRAP.

Termini e modalità di versamento

Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa sono distinte a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in un anno di attività successivo al primo.

In particolare:

-il versamento relativo all’anno di inizio attività: va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all’ Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara Tasse CC.GG. vidimazione libri, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, su cui vanno riportati anche gli estremi di versamento;

-il versamento per gli anni successivi al primo: va effettuato entro il 16 marzo dell’anno di riferimento utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, indicando il codice tributo “7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali”, e indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale il versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.

Il versamento della tassa annuale in esame va effettuato tramite il mod. F24, con le consuete modalità telematiche, tenendo presente che:

-nel caso di saldo “a zero” (con compensazione) vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);

-nel caso di saldo a debito (senza compensazione) vanno utilizzati i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. Di conseguenza, per tale fattispecie, in aggiunta a Entratel / Fisconline, può essere utilizzato il servizio di remote / home banking.

Sanzioni e ravvedimento

Il mancato versamento della tassa annuale di concessione governativa è punito con una sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa stessa, con un minimo di €. 103,29  (1).

È possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso a condizione che:

-la violazione non sia già stata constatata;

-non siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche;

-non siano già iniziate altre attività amministrative di accertamento di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza.

Allegato Allegato: informativa 1-2018 - tassa di concessione governativa libri sociali.pdf