INDENNITÀ DI 600 EURO PER IL MESE DI MARZO PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE

INDENNITÀ DI 600 EURO PER IL MESE DI MARZO PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE

Sabato 28 marzo è stato firmato dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, l'atteso Decreto per cui il Fondo per il reddito di ultima istanza, istituito dall’articolo 44 D.L. 18/2020, è stato destinato anche al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Il Decreto prevede che l’indennità di 600 euro è riconosciuta ai seguenti soggetti:

a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca, non superiore a 35.000 eurola cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo assunto al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

È previsto che l’indennità è corrisposta, in entrambi i casi, a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti per l’anno 2019 (anche se sembrerebbe che quest’ultima condizione, in forza delle proteste delle Casse professionali, sia destinata ad essere revocata).

Con riferimento ai professionisti di cui alla lettera a) sorgono dubbi interpretativi circa l’interpretazione dell’espressione “la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”: nessun decreto, infatti, ha mai disposto la sospensione delle attività professionali, essendo sul punto intervenuti soltanto dei decreti e delle ordinanze regionali.

Tale requisito non è riproposto nel successivo punto b), dedicato ai lavoratori con redditi tra i 35.000 euro e i 50.000 euro, si ritiene che l’espressione debba essere intesa nel senso più ampio del termine, ovvero avuto riguardo a tutti gli effetti negativi derivanti

dall’emergenza sanitaria in corso (giusto per fare qualche esempio, basto pensare alla sospensione delle attività imposta ai clienti dei professionisti e le difficoltà di incasso delle parcelle da parte degli stessi).

I contribuenti con reddito 2018 fino a 35.000 euro devono quindi soltanto limitarsi a presentare domanda, e non devono attestare alcuna riduzione dei compensi percepiti.

Diversamente i contribuenti con redditi tra i 35.000 euro e i 50.000 euro, invece, potranno ottenere l’indennità solo se abbiano ridotto, cessato o sospeso l’attività.

A tal proposito è lo stesso articolo 2 del decreto a prevedere che:

a) per “cessazione dell’attività” deve intendersi la chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020;

b) per “riduzione o sospensione dell’attività lavorativa” deve intendersi una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019 (Appare del tutto evidente che il provvedimento appare ingiusto in quanto la riduzione del “reddito” si avrà, ragionevolmente, nel secondo trimestre 2020 per effetto delle limitazioni imposte ai clienti dei professionisti e non nel primo trimestre 2020 laddove, sino al 9 marzo, le attività sono state tutto sommato regolari). È disposto che il reddito sia individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

Le domande dovranno essere presentate dal 1° aprile 2020 alle rispettive Casse di Previdenza, secondo lo schema predisposto da questi ultimi, con autodichiarazione del professionista attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Si sottolinea che l’indennità sarà erogata in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

Moltissimi professionisti con ricavi superiori a 35.000 euro potrebbero però incontrare numerose difficoltà nell’invio delle domande, dovendo, al 1° aprile, essere già in grado di calcolare la differenza tra ricavi e costi al 31.03.2020, al fine di poterla confrontare con i corrispondenti dati dell’anno precedente.