SCADENZE FISCALI DI APRILE (aggiornate con art.18 D.L. 23 del 8.4.2020)

SCADENZE FISCALI DI APRILE (aggiornate con art.18 D.L. 23 del 8.4.2020)

SCADENZE FISCALI DI APRILE (aggiornate con art.18 D.L. 23 del 8.4.2020)

Le scadenze fiscali di aprile 2020 e quelle di maggio relative a ritenute, IVA e contributi sono prorogate al 30 giugno 2020, con regole determinate in base a calo del fatturato e totale di ricavi e compensi.

In particolare la proroga delle scadenze al 30 giugno 2020 è determinata dalla sospensione di tre tipologie di impegni col Fisco:

-ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilati, previste dagli articoli 23, 24, del D.P.R. 600/73 e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate dai sostituti di imposta;

-versamenti IVA;

-versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ancora tre sono le categorie di contribuenti che possono beneficiare dei termini più ampi per i versamenti in questo periodo di emergenza COVID-19:

1) i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito un calo del fatturato:

a) di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto all'analogo mese dello scorso anno con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 50 milioni di euro;

b) del 50% con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro;

2) soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività dal 1° aprile 2019.

Le somme che restano in sospeso potranno essere versate, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o tramite rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di giugno 2020.

Si ricorda inoltre che il Decreto Cura Italia ha previsto, per le imprese dei settori maggiormente colpiti dal coronavirus - individuati dalla  RISOLUZIONE 12/E DEL 18.3.2020 - la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi fino al 30 aprile.

Restano invece invariate le regole per i soggetti che non rientrano nelle casistiche di cui sopra.