
SCADENZE FISCALI DI APRILE (aggiornate con art.18 D.L. 23 del 8.4.2020)
Le scadenze fiscali di aprile 2020 e quelle di maggio relative a ritenute, IVA e contributi sono prorogate al 30 giugno 2020, con regole determinate in base a calo del fatturato e totale di ricavi e compensi.
In particolare la proroga delle scadenze al 30 giugno 2020 è determinata dalla sospensione di tre tipologie di impegni col Fisco:
-ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilati, previste dagli articoli 23, 24, del D.P.R. 600/73 e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate dai sostituti di imposta;
-versamenti IVA;
-versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Ancora tre sono le categorie di contribuenti che possono beneficiare dei termini più ampi per i versamenti in questo periodo di emergenza COVID-19:
1) i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito un calo del fatturato:
a) di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto all'analogo mese dello scorso anno con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 50 milioni di euro;
b) del 50% con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro;
2) soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività dal 1° aprile 2019.
Le somme che restano in sospeso potranno essere versate, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o tramite rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di giugno 2020.
Si ricorda inoltre che il Decreto Cura Italia ha previsto, per le imprese dei settori maggiormente colpiti dal coronavirus - individuati dalla RISOLUZIONE 12/E DEL 18.3.2020 - la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi fino al 30 aprile.
Restano invece invariate le regole per i soggetti che non rientrano nelle casistiche di cui sopra.